Sanzioni
NORMATIVA SANZIONI E REGOLAMENTO DI VETTURA
Ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge Regionale n° 18 del 31/10/2002 ed alla Legge n° 689 del 24/11/1981:
“Gli utenti dei servizi di trasporto pubblico che all’atto dei controlli risultino sprovvisti di valido titolo di viaggio sono tenuti al pagamento, oltre che del biglietto di corsa semplice, anche di una sanzione amministrativa pecuniaria di € 100,00, ridotta a € 50,00 se l’utente estingue l’illecito entro i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica.” (Art. 32, 1° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).
“Il mancato rispetto da parte degli utenti dei servizi delle norme contenute nel regolamento aziendale di vettura comporta l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie da € 55,00 a € 250,00, ridotte del 50 per cento se l’utente estingue l’illecito entra i trenta giorni successivi a quello della contestazione o della notifica. […]” (Art. 32, 3° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).
Ai sensi dell’art. 32, comma 3, della L. R. Puglia n. 18/2002, la violazione delle norme contenute nel Regolamento di Vettura è sanzionata come segue: sanzione dell’importo di € 55,00 per la violazione degli artt. 7 (è vietato occupare più di un posto a sedere od ingombrare in qualsiasi modo uscite o passaggi) e 8 (è vietato distrarre, impedire od ostacolare l'autista nell'esercizio delle sue funzioni); sanzione dell’importo di € 100,00 per la violazione degli artt. 9 (è vietato sporgersi dai finestrini o gettare oggetti dai medesimi), 12 (è vietato sporcare e danneggiare i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell'autobus), 13 (all’interno dell’autobus è vietato fumare) e 14 (a bordo degli autobus non è consentito cantare, suonare, schiamazzare o tenere un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri clienti ed al personale in servizio); dell’importo di € 150,00 per la violazione dell’art. 15 (è vietato trasportare materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus; in particolare è proibito trasportare sostanze pericolose o nocive: bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante); sanzione dell’importo di € 250,00 per la violazione dell’art. 16 (è vietato azionare, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato). L’importo di tali sanzioni verrà ridotto al 50% se l’utente estingue l’illecito entro i 30 gg. successivi a quelli della contestazione o della notifica del relativo verbale di contestazione. (Art. 19 Regolamento di vettura)
“[…] Qualora il pagamento delle sanzioni non sia effettuato nelle forme di cui ai commi 1 e 3, il direttore dell’impresa di trasporto, pubblica o privata, ricevuto il rapporto dell’agente che ha accertato l’infrazione, è competente, ai sensi dell’articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n.689, a emettere l’ordinanza-ingiunzione con le procedure di cui al medesimo articolo 18.” (Art. 32, 4° comma, L.R. n° 18 del 31/10/2002).
SANZIONI
LEGGE REGIONE PUGLIA N. 18/02 ART. 32 |
REGOLAMENTO VETTURA |
VIOLAZIONE |
SANZIONE RIDOTTA |
c. 1 |
- |
Utente sprovvisto di valido titolo di viaggio |
€ 50,00 + biglietto di corsa semplice |
c. 3 |
Artt. 7 e 19 |
Utente che occupa più di un posto a sedere od ingombra in qualsiasi modo uscite o passaggi |
€ 27,50 |
c. 3 |
Artt. 8 e 19 |
Utente che distrae, impedisce o ostacola l'autista nell'esercizio delle sue funzioni |
€ 27,50 |
c. 3 |
Artt. 9 e 19 |
Utente che si sporge dai finestrini o getta oggetti dai medesimi |
€ 50,00 |
c. 3 |
Artt. 12 e 19 |
Utente che sporca e danneggia i sedili, le pareti, i vetri e le suppellettili dell'autobus |
€ 50,00 |
c. 3 |
Artt. 13 e 19 |
Utente che fuma all’interno dell’autobus |
€ 50,00 |
c. 3 |
Artt. 14 e 19 |
Utente che a bordo degli autobus canta, suona, schiamazza o tiene un comportamento sconveniente o molesto tale da arrecare in qualsiasi modo disagio, disturbo, fastidio agli altri clienti ed al personale in servizio |
€ 50,00 |
c. 3 |
Artt. 15 e 19 |
Utente che trasporta materiali o cose che per qualsiasi motivo possano infastidire o danneggiare gli altri passeggeri o arrecare danni all'autobus (bombole di gas compresso o liquido, materiale infiammabile, esplosivo, nocivo e/o contaminante) |
€ 75,00 |
c. 3 |
Artt. 16 e 19 |
Utente che aziona, salvo il caso di grave ed incombente pericolo, i dispositivi per l'apertura di emergenza delle porte nonché qualsiasi altro dispositivo di emergenza installato |
€ 125,00 |
MODALITA’ DI ESTINZIONE
Il pagamento dell’importo della sanzione ridotta potrà essere effettuato o direttamente all’Agente accertatore al momento dell’emissione del verbale ovvero entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notifica del verbale mediante versamento sul c/c postale n° 30011852 intestato ad SGM SpA Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A., Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce, indicando la causale. In difetto di pagamento nei termini di cui sopra, SGM SpA provvederà al recupero coattivo dell’intera somma mediante emissione di ordinanza-ingiunzione (Art. 18, Legge n° 689 del 24/11/1981).
RICORSO
Ai sensi dell’Art. 18 della Legge n° 689 del 24/11/1981, entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire al seguente indirizzo “Società Gestione Mobilità Lecce S.p.A. – Direzione dell’Esercizio - Strada Prov. Lecce-Vernole Km 1,500 – 73100 Lecce” scritti difensivi e documenti. Gli interessati possono inoltre chiedere ad SGM SpA di essere sentiti. SGM SpA, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti.